L’accesso civico a dati e documenti trova le proprie fonti normative nell’art.5 del D.Lgs 33/2013, con le modifiche integrazioni e sostituzioni introdotte dall’art 6 del D.lgs 97/2016. Ai sensi della citata normativa, l’esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. Chiunque può richiedere documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria qualora l’Istituto ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web. Come già ribadito dall’A.N.A.C. (Autorita Nazionale Anticorruzione), l’accesso civico si differenzia sostanzialmente dal diritto di accesso agli atti amministrativi, che resta disciplinato dalla Legge 241/1990. Il primo si esercita in maniera generalizzata, senza necessità di fornire motivazioni; il secondo può essere invece esercitato solo da soggetti portatori di interesse giuridico particolare.
Responsabile della trasparenza: Dirigente scolastico: Dott.sa Serafina Corrado
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